Animali in condominio
Spesso cani e gatti sono fonte di litigio
nella già difficile convivenza all'interno di un palazzo, con gli
amministratori chiamati a risolvere controversie in cui non sempre è
facile capire dove sta la ragione e dove il torto. Lo conferma la Lav di
Verona, interpellata di continuo sia dai proprietari degli animali che
dagli stessi amministratori.
Proprio per questo
l'associazione ha deciso di approntare una pagina sul suo sito,
riunendovi tutte quelle norme del codice civile e alle sentenze che
regolano la materia: uno strumento utile a cui ciascuno può ricorrere
quando si trova in difficoltà.
«Non si può vietare a chi abita in
condominio di vivere con un cane solo perchè la sua presenza non è
gradita: chi agisce in giudizio deve dimostrare che l'animale turba la
quiete o compromette l'igiene della collettività», spiegano alla Lav.
«Non bisogna dunque lasciarsi intimorire dall'intolleranza dei vicini e
dai loro tentativi di far allontanare il cane o il gatto. Solo nel caso
che all'atto dell'acquisto o della locazione sia menzionata l'esistenza
di un regolamento con esplicito divieto di detenere animali, può essere imposto l'allontanamento
dell'animale dal giudice o dall'autorità sanitaria».
Altro punto, in
apparenza forse banale ma fonte di tante discussione, è l'utilizzo
dell'ascensore o delle scale condominiali. «Il diritto al loro uso»,
spiegano ancora alla Lav, «a meno di non aver sottoscritto un contratto
che vieti di accogliere animali nella propria abitazione, non può essere
limitato dal regolamento. Neppure una decisione autonoma
dell'amministratore di istituire divieti in parti comuni dello stabile
può essere considerata valida. Sono però sanzionabili le condotte che
che provocano danni ai beni altrui e alle parti comuni. Qui si tratta
di civile convivenza.
E quando il cane abbaia? Se è vero che per
una convivenza «pacifica» è buona norma evitare di circondarsi di un
gruppo di amici non umani tanto numeroso da rendere poi difficile la
gestione in termini di cura e pulizia, è altrettanto vero che
l'abbaiare, di per sè, non può essere considerato disturbo alla quiete
«fino a quando le lamentele non vengono avanzate da un gruppo
indeterminato di persone». Lo sancisce la sentenza 1349 della Corte di
Cassazione del 6 marzo 2000, là dove afferma che «se gli ululati del
cane non disturbano una pluralità di persone, ma ad averne fastidio è
solo il vicino di casa, è inutile querelare il padrone per disturbo alla
quiete pubblica, in quanto il disturbo coinvolge un solo nucleo
familiare».
Abbaiare non è reato, dunque. Ma non dimentichiamoci che
se fido abbaia insistentemente soprattutto in nostra assenza, forse vuol
dire che intende comunicarci che qualcosa non va e che ha bisogno
comunque di attenzioni: dobbiamo preoccuparci non dei vicini, ma di lui.
